Cittadini dell'Unione Europea in Italia: circolazione e soggiorni

Il cittadino comunitario soggiornante oltre tre mesi
Dall’11 aprile 2007 è in vigore il D. lgs. n. 30/07 che disciplina la circolazione e il soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari nel nostro paese.
Il cittadino comunitario che soggiorna per periodi inferiori a 3 mesi non è sottoposto ad alcuna formalità.
Per periodi più lunghi e per i primi 5 anni di soggiorno la nuova disciplina prevede, invece, una netta separazione tra il lavoratore comunitario e i suoi familiari da una parte, e i cittadini comunitari soggiornanti ad altro titolo dall’altra (studenti, turisti, etc.). I primi hanno diritto al soggiorno ed accedono da subito al sistema di assistenza socio-sanitaria al pari dei cittadini italiani, gli altri, invece, per vedersi riconosciuta la regolarità del soggiorno, devono garantire una propria autonoma capacità di mantenimento e di tutela sanitaria, sufficiente a non farli gravare sul sistema di assistenza pubblica. Dopo 5 anni di permanenza regolare il cittadino matura il diritto di soggiorno permanente, non sottoposto più ad alcuna condizione.

Il cittadino comunitario deve recarsi all’Ufficio Anagrafe del comune di residenza, che rilascia l’attestazione di regolarità del soggiorno. Salvo che per i lavoratori stagionali, l’attestazione di soggiorno non ha una scadenza, ma la perdita dei requisiti comporta la decadenza dal diritto di soggiorno. Per l’accesso a determinate prestazioni o servizi, a parità di condizioni con il cittadino italiano, enti come l’Azienda Usl, i Servizi sociali o l’Ufficio Casa del Comune devono verificare direttamente il possesso dei requisiti di soggiorno da parte del cittadino comunitario.

1. Il soggiorno in Italia oltre i tre mesi
Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino comunitario deve richiedere all’Ufficio Anagrafe del Comune ove dimora l’iscrizione anagrafica ed il rilascio di un’attestazione di soggiorno.
Se soggiorna in Italia come lavoratore o è familiare di lavoratore deve documentare all’Ufficio Anagrafe oltre alla dimora abituale, rispettivamente l’attività lavorativa o il legame parentale; negli altri casi di soggiorno (studente, turista, etc.) deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti a non farlo gravare sul sistema di assistenza pubblica e la titolarità di un’assicurazione sanitaria idonea a coprire le spese sanitarie. La qualità di titolare di diritto di soggiorno può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.

2. La documentazione attestante il rapporto di parentela 
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell’Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione ad hoc rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.

3. La polizza sanitaria ai fini dell'iscrizione anagrafica
Il lavoratore comunitario in Italia e i suoi familiari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), alla pari con il cittadino italiano. Il cittadino dell’Unione che soggiorna invece per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, deve essere titolare di una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale, valida almeno un anno, oppure di durata pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all’anno. Tale documentazione deve essere esibita al momento della richiesta di iscrizione anagrafica e dell’attestazione di soggiorno. Ai fini dell’iscrizione anagrafica anche i formulari comunitari E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37), soddisfano il requisito della copertura sanitaria. Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.

Il familiare del cittadino comunitario

1. I familiari del cittadino comunitario
Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Lo Stato italiano agevola l’ingresso ed il soggiorno anche degli altri familiari in osservanza del principio comunitario che intende preservare le relazioni stabili oppure di dipendenza fisica o finanziaria del cittadino dell’Unione europea. La regola generale è che il familiare segue la condizione giuridica del cittadino comunitario titolare di un autonomo diritto di soggiorno in Italia.
Pertanto il familiare del lavoratore comunitario potrà iscriversi da subito al servizio sanitario nazionale e godere del diritto a prestazioni sociali e assistenziali, mentre il familiare dello studente o del cittadino comunitario soggiornante ad altro titolo dovrà essere in possesso di assicurazione sanitaria e l’intero nucleo familiare dovrà disporre di risorse economiche adeguate  al fine di non gravare sul sistema di assistenza pubblica.

2. Il familiare U.E. del lavoratore comunitario
Per l’iscrizione anagrafica ed il rilascio di un’attestazione di soggiorno il familiare dovrà presentare all’ Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

  • documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio);
  • codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  • dichiarazione di dimora abituale;
  • patente italiana se esistente;
  • libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
  • un documento che attesti la qualità di familiare, avente valore legale in Italia e, qualora richiesto, di familiare a carico.

3. Il familiare extra U.E.
Il familiare extra U.E. deve richiedere alla Questura territorialmente competente la «Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione» della durata di 5 anni. Il rilascio è gratuito. Non deve quindi utilizzare il sistema ELI 2 di richiesta della carta di soggiorno tramite gli uffici postali, ma presentare direttamente in Questura la seguente documentazione:

  • passaporto in corso di validità;
  • un documento che attesti la qualità di familiare, avente valore legale in Italia e, qualora richiesto, di familiare a carico;
  • visto di ingresso rilasciato dalla rappresentanza consolare italiana, se previsto;
  • 4 foto formato tessera;
  • attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione.

4. Altri familiari o partner U.E. del cittadino comunitario
Altri familiari comunitari (né coniuge, né ascendenti e discendenti diretti e del coniuge a carico) possono soggiornare in Italia se si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • se sono a carico o convivono con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno;
  • se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione li assista personalmente;
  • se si tratta del partner con cui il cittadino dell’Unione ha una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione.

In questo caso per l’iscrizione anagrafica ed il rilascio dell’attestazione di soggiorno il familiare dovrà presentare all’Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

  • documento d’identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l’espatrio);
  • codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  • dichiarazione di dimora abituale;
  • patente italiana se esistente;
  • libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
  • documentazione dello Stato del cittadino dell’Unione, titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto di parentela ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato, avente valore legale in Italia;
  • autodichiarazione della qualità di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l’assistenza personale da parte del cittadino dell’Unione;
  • assicurazione sanitaria di almeno un anno idonea a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
  • autodichiarazione del cittadino dell’Unione circa la disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il convivente, secondo i parametri indicati nella tabella al par. 4 cap. II, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.

5. Altri familiari o partner extra U.E. del cittadino comunitario
Altri familiari (né coniuge, né ascendenti e discendenti diretti e del coniuge a carico) extra U.E. possono fare ingresso e soggiornare in Italia con un visto per residenza elettiva se si trovano in una delle seguenti situazioni:

  • se sono a carico o convivono con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno;
  • se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione li assista personalmente;
  • se si tratta del partner con cui il cittadino dell’Unione ha una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione.

In questo caso il familiare dovrà presentare alla Questura territorialmente competente la seguente documentazione per richiedere un permesso di soggiorno per residenza elettiva:

  • passaporto in corso di validità;
  • un documento che attesti la qualità di familiare, avente valore legale in Italia e, qualora richiesto, di familiare a carico;
  • visto di ingresso per residenza elettiva rilasciato dalla rappresentanza consolare italiana;
  • 4 foto formato tessera;
  • attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione.

6. I familiari di cittadini italiani
Ai familiari dei cittadini italiani, non aventi la cittadinanza italiana, le norme illustrate si applicano solo se più favorevoli.  Il rapporto di parentela documentato con un cittadino italiano determina per il cittadino straniero, sia comunitario, che extra U.E., una condizione di miglior favore nel nostro ordinamento, in quanto entra in gioco il diritto costituzionale all’unità familiare del cittadino italiano. Questo principio trova piena applicazione nel testo unico delle disposizioni sull’immigrazione (D Lgs. 286/98, vedasi la nota in calce) ed è estendibile anche al cittadino comunitario parente di cittadino italiano alla luce dell’art. 1 c. 2 del dlgs. 286/98, che stabilisce l’applicabilità delle norme che riguardano i cittadini extra U.E. ai cittadini dell’Unione europea, se più favorevoli. Pertanto, in presenza della dimora abituale, riteniamo che al familiare appartenente all’Unione Europea vada rilasciata l’iscrizione anagrafica e l’attestazione di soggiorno, anche in assenza della prescritta documentazione di lavoro o di disponibilità delle risorse economiche. In questo caso, infatti, l’ufficiale di anagrafe deve valutare non soltanto il diritto al soggiorno del cittadino comunitario, ma anche il diritto costituzionale del cittadino italiano all’unità familiare, e questo prevale sulle eventuali carenze di documentazione amministrativa.

Nota: l’art. 30 c. 1 lett. d) D Lgs. 286/98 prevede il rilascio del permesso di soggiorno al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano “anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno”, mentre l’art. 19 c. 2 lett. c) stabilisce una condizione di inespellibilità per lo straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, se parente e convivente di cittadino italiano entro il IV grado. In questo caso il questore rilascia un permesso di soggiorno per coesione familiare (art. 28 DPR n. 394/99 e succ. mod.).