Misure di contenimento inquinamento atmosferico
Anche nella stagione invernale 2020/2021, il Comune di Vigonza adotta misure per contenere l'inquinamento atmosferico e ridurre le concentrazioni di PM10 nel territorio. Le misure sono previste dall'accordo interregionale del Bacino padano e condivise con il Tavolo tecnico zonale della Provincia di Padova.
I provvedimenti sono strutturati su tre livelli (verde, arancio e rosso) che si applicano in base alla comunicazione di Arpav in merito ai livelli di concentrazione di PM10. La comunicazione di Arpav viene trasmessa, al Comune, ogni lunedì e giovedì (giorni di controllo) e fa riferimento ai giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta (arancio o rosso) si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo.
Il bollettino emesso da Arpav è consultabile all’indirizzo www.arpa.veneto.it.
 

ALLERTA ("SEMAFORO VERDE"): nessun superamento misurato nella stazione di riferimento Arpav del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10:
1)  Divieto di circolazione:
•    di autoveicoli alimentati a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
•    di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad “Euro 2” dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
•    dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'1.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

nelle STRADE DI PROPRIETA’ COMUNALE, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, nei periodi dall’1.10.2020 al 18.12.2020 e dal 07.01.2021 al 31.03.2021, nelle giornate da Lunedì al Venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all'allegato “A” che fa parte integrante della presente disposizione.

 

1) PRIMO LIVELLO ALLERTA (“SEMAFORO ARANCIO"): attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

1A) Divieto di circolazione:
•    di autoveicoli alimentati a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30  alle ore 18:30;
•    di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad “Euro 2” dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
•    dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'1.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

nelle STRADE DI PROPRIETA’ COMUNALE, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, tutti i giorni, con le eccezioni indicate all'allegato “A” che fa parte integrante della presente disposizione. Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle zone a Traffico Limitato (ZTL).

2) SECONDO LIVELLO ALLERTA ("SEMAFORO ROSSO"): attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

2A) Divieto di circolazione:
•    di autoveicoli alimentati a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
•    di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3” dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
•    dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'1.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

nelle STRADE DI PROPRIETA’ COMUNALE, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, tutti i giorni, con le eccezioni indicate all'allegato “A” che fa parte integrante della presente disposizione. Sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle zone a Traffico Limitato (ZTL).

ULTERIORI DIVIETI/OBBLIGHI SOTTO ELENCATI SONO SPECIFICATAMENTE DESCRITTI NELL’ORDINANZA SINDACALE N. 76 DEL 02.10.2020

-    divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;
-    divieto lavaggio strade;
-    divieto di combustioni all’aperto;
-    limite temperature nelle abitazioni e negli esercizi commerciali;
-    divieto sosta con motore acceso;
-    divieto spandimento liquami zootecnici;
-    divieto installazione generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle”;
-    obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe Al della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
-    riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/11/2020