Aggiornamento del 24.07.2021

D.L. n° 105 del 23.07.2021

Aggiornamento del 18.05.2021

D.L. 18 Maggio 2021 n°65

Aggiornamento al 22.04.2021

D.L. 21.04.2021

Sintesi Decreto Legge

Aggiornamento al 1.04.2021

D.L. 01.04.2021

Aggiornamento al 15.03.2021

D.L. 13.03.2021 N°30

Ordinanza Ministero della Salute del 12.03.2021

Aggiornamento al 02.03.2021

D.L.  N° 15 del 23.02.2021  approvato dal Consiglio dei Ministri del n. 2, ha prorogato fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, il divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Inoltre, fino a tale data, nelle zone rosse non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

DPCM del 02.03.2021

Il Presidente Mario Draghi ha firmato oggi il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.

Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate.
 
ZONE BIANCHE

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.
Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).
Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.

SCUOLA

Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;

nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;

nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

 MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.

SERVIZI ALLA PERSONA

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”.

A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

TAVOLO DI CONFRONTO CON LE REGIONI

È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

Aggiornamento del 30.01.2021

Dal 1 Febbraio Veneto zona Gialla

Aggiornamento del 16.01.2021

NUOVO DPCM del 14.01.2021. Veneto ancora in fascia arancione

In sintesi le principali misure del nuovo DPCM in vigore dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021 .Il Veneto rimane in zona Arancione. Tra le novità più rilevanti il divieto di consumare cibo e bevande all'aperto nei luoghi pubblici e l'orario di asporto per i bar limitato alle 18.00.

Il colore delle regioni varia a seconda dell'andamento dell'epidemia.

SPOSTAMENTI

  • E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
  • È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

COMPORTAMENTI INDIVIDUALI

  • Obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui sia garantito, in modo continuativo, il distanziamento da persone non conviventi.
  • Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  • I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
  • E’ imposto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso.

ORDINANZE DI CHIUSURA

  • Possibile chiusura delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

SERVIZI RISTORAZIONE

  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
  • I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) possono svolgere attività per asporto e consegna a domicilio, nelle modalità previste per il rispetto delle norme di contenimento covid, compreso il divieto di assembramento e di consumazione sul posto o nei pressi delle attività. Per i bar l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
  • Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

MUSEI E BIBLIOTECHE

  • Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO

  • Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA

  • E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

COMPETIZIONI SPORTIVE

  • Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni nazionali, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive.

PALESTRE E PISCINE

  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

  • Consentito soltanto in forma statica lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

SALE GIOCHI

  • Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

CINEMA E TEATRI

  • Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

DISCOTECHE

  • Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

FIERE E CONGRESSI

  • Vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi ad eccezione di quelle di carattere nazionale ed internazionale nel rispetto di protocolli di sicurezza.
  • Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

CERIMONIE RELIGIOSE

  • Consentito l'accesso ai luoghi di culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e il distanziamento.
  • Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

CERIMONIE PUBBLICHE

  • Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

SCUOLE

  • Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
  • E' ad oggi confermata l'efficacia, per la Regione del Veneto, dell'Ordinanza del Presidente n. 2 del 4 gennaio 2021 che prevede che, a decorrere dal 7 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, e le Scuole di istruzione e formazione professionale adottano la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza, in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca.
  • L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.
  • È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
  • Presso ciascuna Prefettura-UTG è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale.
  • Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate.

UNIVERSITA’

  • Le Università predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale.

CONCORSI

  • E’ sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale.
  • A decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova.
  • Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.

SERVIZI ALLA PERSONA

  • Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona nel rispetto dei protocolli vigenti, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

TRASPORTO PUBBLICO

  • A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

IMPIANTI SCIISTICI

  • Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni.
  • A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

STRUTTURE RICETTIVE

  • Consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.

Aggiornamento del 09.01.2021

Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo fino al 15 gennaio 2021

Il Ministro della Salute Speranza ha firmato una nuova ordinanza che colloca la Regione Veneto in zona arancione fino al 15.01.2021.

Ricordiamo le principali misure in vigore per la zona arancione:

  • Ok spostamenti SOLO nel proprio comune di residenza dalle 5.00 alle 22.00, anche senza autocertificazione; deroghe consentite solo per motivi di lavoro, studio, salute e necessità. No agli spostamenti verso le seconde case fuori regione.
  • Sospese le attività di Ristoranti, pasticcerie, gelaterie e bar. Per queste attività consentito il servizio di asporto e consegna a domicilio;
  • Chiuse sale giochi e sale scommesse, ma anche bingo e casinò presenti all’interno di locali adibiti ad attività differente. Sono chiuse palestre e piscine, restano fermi anche gli impianti sciistici. Sono chiusi centri benessere e centri termali. Restano chiusi musei, cinema e teatri, centri sociali e ricreativi, chiusura di parchi tematici e di divertimento, salve attività ricreative, ludiche ed educative, sospensione di eventi, congressi, spettacoli dal vivo, discoteche. Resteranno comunque aperti negozi alimentari, edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccherie, lavanderie, ferramenta, ottici, fiorai, librerie, cartolerie, informatica, abbigliamento per bambini, giocattolai, profumerie, pompe funebri, distributori automatici e servizi autogrill etc...
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
  • Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
  • Ok attività individuale, ludica e motoria all'aperto, all'interno del proprio comune di residenza e secondo le linee guida.

Permane l'obbligo di:

  1. Indossare sempre la mascherina
  2. Mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro
  3. Non creare assembramenti

Aggiornamento del 18.12.2020

Decreto Legge n°172 del 18.12.2020

Sintesi delle regole nazionali da rispettare dal 24 dicembre al 6 gennaio :

  • zona rossa nei giorni 24-27 dicembre, 31 dicembre-3 gennaio, 5-6 gennaio
  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla propria abitazione , salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (autocertificazione obbligatoria). E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • è consentito a un massimo di due persone non conviventi di spostarsi una sola volta al giorno verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione. Nella deroga non sono conteggiati gli under 14 , i diversamente abili e i conviventi non autosufficienti, i cui spostamenti saranno quindi consentiti.
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
  • restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, ad esclusione di parrucchieri e barbieri
  • Consentita l’attività delle lavanderie
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
  • Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva è consentito esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.
  • zona arancione 28-30 dicembre , 4 gennaio, 9 e 10 Gennaio
  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • chi risiede nei centri al di sotto dei 5 mila abitanti potrà spostarsi per un raggio massimo di 30 chilometri, ma non potrà raggiungere il Comune capoluogo di provincia.
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).
  • Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • I ristori :645 milioni per ristoranti e bar (100% di quanto erogato col decreto rilancio). A gennaio nuovo decreto ristori per tutte le altre attività che subiranno chiusure

Domande frequenti sulle misure adottate dal governo

Aggiornamento del 17.12.2020

Ordinanza Regione Veneto n° 169 del 17.12.2020

Aggiornamento del 03.12.2020

D.P.C.M del 03.12.2020 testo integrale 

Sintesi dei contenuti principali:

  • Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome
  • nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • Festeggiamenti: fortemente raccomandato evitare incontri
  • Quarantena per chi rientra da vacanze all'estero
  • Chiusura impianti da sci. Sospese le crociere
  • Scuole superiori: dal 7 di gennaio, in presenza fino al 75%.
  • Ristoranti: aperti, ma in base al colore della Regione. Se GIALLO, orario di apertura fino alle 18.00 e massimo di 4 commensali al tavolo. Se ARANCIONE e ROSSE, solo asporto e domicilio
  • Negozi aperti fino alle 21.00, ma nei festivi e prefestivi aperti solo servizi essenziali. Extra cashback di Natale per chi paga con Carte e App. Con rimborso massimo da 150euro a persona. Necessario scaricare APP I0

Ordinanza Regione Veneto n° 156 del 24.11.2020 testo integrale

Nuova ordinanza regionale. Valida fino dal 26 novembre al 4 dicembre.

Le principali novità riguarda il calcolo del numero di clienti per i negozi del commercio a dettaglio.

Di seguito le principali misure:

In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:

  • esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
  • esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati;
  • esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq.

Nelle eventuali code di attesa va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Il gestore è responsabile del rispetto della previsione.

Al fine di consentire il controllo sull’applicazione delle previsioni di cui al punto 9, il gestore:

  • è obbligato ad apporre all’ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio singoli e all’ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri di cui al predetto punto 9); garantisce costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o personale di vigilanza, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata.
  • In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio da parte dell’organo accertatore ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legge 25.3.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.

Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; l’abbassamento momentaneo della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il consumo di tabacchi deve, in ogni caso, essere rigorosamente limitato temporalmente alla consumazione e deve comunque avvenire nel rispetto della distanza minima di un metro, sia seduti che, quando ammesso, in piedi, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive; in caso di violazione della disposizione predetta da parte di avventori di esercizi di somministrazione risponde sanzionatoriamente anche il gestore, eventualmente con la chiusura immediata dell’esercizio in caso di plurime contestuali violazioni da parte di avventori ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legge 25.3.2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; è altresì obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi;

È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e, in ogni caso, al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti residenti o alloggiati in tali aree;

L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.

È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali: nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l’accesso e l’uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti; sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.

È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso.

Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.

È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente o per la consumazione dei prodotti da asporto quali gelati, pizze ecc., da consumare nell’immediatezza dell’acquisto e allontanandosi dall’esercizio per evitare assembramenti.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono rispettare le linee guida di cui all’apposita scheda dell’allegato 9 del dpcm 3.11.2020 e ssmm, assicurando, in ogni caso, che il menu sia offerto su supporto digitale o su supporto usa e getta, che non sia attuata nessuna forma di buffet, che sia costantemente rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e che presso ciascun tavolo non siano seduti più di quattro soggetti tra loro non conviventi; la mascherina va utilizzata in tutti gli spostamenti; il liquido igienizzante deve essere disponibile in entrata, sui tavoli e nei bagni;

Misure riguardanti i medici di medicina generale

I medici di medicina generale operanti in Regione del Veneto applicano obbligatoriamente le disposizioni, ad essi relative, del protocollo approvato dal Comitato regionale della medicina generale in data 30.10.2020 e riprodotto nell’allegato 1 della presente ordinanza.

Le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente, per quanto di competenza, il suddetto protocollo.

La disposizione della misura della quarantena prevista dai primi due interlinea del punto 2) del protocollo di cui all’allegato 1) per il caso di esito positivo del tampone rapido sostituisce la disposizione del SISP-Servizio di igiene e sanità pubblica e vale agli effetti, tra l’altro, sanzionatori, della previsione di cui all’art. 1, comma 6 e 7 del decreto legge 33 del 2020, nonché agli effetti del regime lavorativo.

Il rispetto da parte dei medici di medicina generale delle disposizioni ad esso relative del protocollo di cui all’allegato 1) costituisce condizione per l’accesso e il mantenimento della convenzione ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 13 bis, comma 6, del vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. I Direttori Generali delle Aziende Ulss competenti in relazione al singolo medico di medicina generale sono responsabili della vigilanza sul rispetto del protocollo e, in caso di inadempimento, adottano le misure attuative del disposto dell’art. 13 bis dell’Accordo Collettivo nazionale suddetto

Misure relative ai pediatri di libera scelta

I Pediatri di Libera Scelta applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui al protocollo approvato il 19.11.2020, riprodotto nell’allegato 2) della presente ordinanza;

Le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente, per quanto di competenza, il suddetto protocollo.

La disposizione della quarantena da parte del pediatra di libera scelta adottata in conformità al protocollo vale agli effetti dell’art. 1, commi 6 e 7, d.l. 33/20 con ogni conseguenza sul piano sanzionatorio e con sostituzione di provvedimenti dei servizi di igiene e salute pubblica del Servizio Sanitario Regionale e ad ogni altro effetto giuridicamente rilevante;

Il rispetto da parte dei pediatri di libera scelta delle disposizioni ad essi relative del protocollo di cui all’allegato 2) costituisce condizione per l’accesso e il mantenimento della convenzione ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 13 bis, comma 6, del vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. I Direttori Generali delle Aziende Ulss competenti in relazione al singolo medico di medicina generale sono responsabili della vigilanza sul rispetto del protocollo e, in caso di inadempimento, adottano le misure attuative del disposto dell’art. 13 bis dell’Accordo Collettivo nazionale suddetto.

Ulteriori disposizioni

In attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 9, lett. mm), DPCM 3.11.2020, gli enti di governo del trasporto pubblico locale su acqua, gomma e ferro nonché gli enti gestori dei servizi non di linea rimodulano la programmazione del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per le modalità ferro, gomma e acqua, al fine di assicurare i servizi minimi di linea e quelli non di linea soddisfacendo l’effettiva domanda di trasporto, garantendo il rispetto delle limitazioni di cui alla disposizione predetta.

Nei casi di competizioni sportive che si svolgono nel territorio regionale in conformità alle disposizioni del DPCM 3.11.2020 e ssmm., gli sportivi partecipanti alla competizione e gli accompagnatori provenienti da altre Regioni accedono all’impianto sportivo purché muniti di certificazione dell’avvenuta effettuazione di test con esito negativo non anteriore a 72 ore precedenti rispetto alla competizione agonistica.

Ordinanza Regione Veneto n° 151 del 12.11.2020 testo integrale in vigore dalle ore 24:00 del 13.11.2020 fino al 22 novembre .

Di seguito le principali novità:

  • Accesso agli esercizi di vendita consentito ad una persona sola per nucleo familiare (a parte i minori di 14 e persone con difficoltà).
  • Divieto mercati all’aperto se non nei comuni che abbiamo attivato un apposito piano (perimetrazione, varco di accesso e varco d’uscita, sorveglianza).
  • Per la spesa nei supermercati, le prime ore della giornata, invito a far sì che vi sia corsia preferibile per chi ha più di 65 anni.
  • Nei ristoranti e bar, dalle 15 alle 18 è consentita la consumazione solo da seduti.
  • Vietata la consumazione di bevande e cibo per strada
  • Sabato le grandi e medie strutture di vendita, compresi i parchi commerciali, sono chiusi (tranne i negozi di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie).
  • Domenica chiusi tutti i negozi, tranne le farmacie, parafarmacie, alimentari tabaccherie ed edicole, ristoranti, bar, etc
  • Sospese nelle scuole del primo ciclo l’educazione fisica, il canto e lezioni di strumenti a fiato. (DOPO OK Comitato tecnico scientifico)
  • Obbligo utilizzo corretto della mascherina (a parte gli sportivi, persone con patologie e i bimbi sotto i 6 anni).
  • Quando si abbassa la mascherina per bere, mangiare o fumare bisogna mantenere la distanza di 1 metro.
  • La mascherina va sempre portata sui mezzi pubblici e veicoli privati in presenza di non conviventi.
  • Portare la mascherina anche in casa in presenza di non conviventi.
  • Attività motoria: camminate, passeggiate, corse vanno fatte nelle aree verdi, aree rurali, zone periferiche dove non ci siano affollamenti. Non si fa attività motoria nei centri storici, lungo le vie principali delle città, in spiaggia, al lago ecc. insomma, in tutti i luoghi molto frequentati.
  • Vendita a domicilio sempre consentita e fortemente raccomandata.
  • Il trasporto su acqua, gomma, ferro rimodula la propria operatività al fine di assicurare i servizi minimi di linea e non, con il 50% della capienza.
  • Nei casi di competizioni sportive in Veneto, gli sportivi e gli accompagnatori possono partecipare solo con test negativo effettuato nelle 76 ore precedenti
  • Resta valido il coprifuoco delle 22:00 alle 5.00.

VENETO ZONA GIALLA

Il Presidente del Consiglio ha illustrato la classificazione delle varie Regioni e le relative misure. Il Veneto è stato inserito tra le regioni "gialle" .

Pertanto hanno valenza le misure base contenute nell'ultimo DPCM del 03.11.2020 di cui riportiamo una sintesi:

- dalle 22.00 alle 5.00 consentiti esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze;

- per tutto l’arco della giornata fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati;

- sospese mostre e servizi museali e bibliotecari

- didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza

- attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine

- sospensione concorsi, ad esclusione di quelli per personale sanitario

- nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole

- coefficiente di riempimento max del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale

- sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente

- conferma delle precedenti misure già in vigore

N.B.  La classificazione può cambiare in base all'andamento epidemiologico. Continuiamo a rispettare le regole e le misure di contenimento.

Aggiornamento del 03.11.2020

 DPCM 03.11.2020 in vigore dal 5 novembre fino al 3 dicembre. Testo integrale

L'intensificarsi delle limitazioni dipenderà dal livello di allerta dei singoli territori: giallo, arancio o rosso che verrà disposto con apposite ordinanze attuate dal Ministero della Salute sentite le Regioni interessate.

LIVELLO GIALLO. Sintesi misure minime in vigore su tutto il territorio nazionale in aggiunta a quanto già previsto da DPCM precedente

  • dalle 22.00 alle 5.00 consentiti esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze;
  • per tutto l’arco della giornata fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati;
  • sospese mostre e servizi museali
  • didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza
  • attività in presenza per scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine
  • sospensione concorsi, ad esclusione di quelli per personale sanitario
  • nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
  • coefficiente di riempimento max del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale
  • sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente

LIVELLO ARANCIO. Ulteriori misure per territori (regioni o parte di esse) del paese con scenario di elevata gravità (tipo 3)e da un livello di rischio alto

  • vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
  • vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze
  • sospese nell'intero arco della giornata le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto

LIVELLO ROSSO (lockdown) Ulteriori misure per territori (regioni o parte di esse) del paese con scenario di massima gravità (tipo 4) e da un livello di rischio alto.

  • vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
  • sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie
  • sospesi attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto
  • sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all’aperto
  • è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale
  • attività scolastica in presenza per scuola dell'infanzia, elementare e prima media
  • sospese attività di parrucchieri, barbieri, estetiste

 

Si raccomandano le Misure igienico-sanitarie

1.lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

2.evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3.evitare abbracci e strette di mano;

4.mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

5.praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

6.evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

7.non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8.coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9.non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

10.pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

11.è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.