Informazioni generali

Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di Stato Civile del Comune, alla presenza di due testimoni.
L'unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
L'atto viene registrato nell'archivio dello stato civile.

Cause impeditive
Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:

  • sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • sia stata dichiarata l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
  • sussistano tra le parti rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del Codice Civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  • sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.

Regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell'unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all'art.162 del codice civile. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell'unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile.

Il cognome
Alle parti costituenti l'unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell'unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all'ufficiale dello Stato Civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, con una dichiarazione all'ufficiale dello Stato Civile.

Diritti e doveri
Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Diritto agli alimenti
All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.

Diritti successori
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 Codice Civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 Codice Civile).

Scioglimento dell'unione civile
L'unione civile si scioglie:

  • per morte di una delle parti;
  • per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all'articolo 3 n. 1) e n.2) lett.a), c), d), e) Legge 1.12.1970 n. 898). Sarà applicabile anche la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all'ufficiale di Stato Civile, senza necessità di periodo di separazione;
  • per dichiarazione dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile;
  • per rettificazione di sesso.

Chi ha contratto matrimonio all'estero
Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all'estero, è prevista l'applicazione della disciplina dell'unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato.

Costi

  • n. 1 marca da bollo del valore di € 16,00
A chi rivolgersi: Stato Civile

Orari di apertura

da Lunedì a Venerdì: 9.00 – 13.00
Mercoledì: 15.30 – 18.00

Contatti

Ultimo aggiornamento:

28/09/2023