La nuova imposta municipale propria (IMU) è in vigore dal 1° gennaio 2020.

La disciplina della nuova IMU è contenuta nella legge 27 dicembre 2019, n° 160 (Bilancio di previsione per l'anno 2020) e successive modifiche ed integrazioni ed è stata integrata dalle norme del relativo Regolamento, che il Comune ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 20/05/2020.

La Legge 160/2020 ha subito alcune modifiche che vengono più sotto riportate:

  1. Definizione di abitazione principale, novità, introdotta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n° 209/2022, riguarda la definizione di abitazione principale: il nuovo testo dell'art. 1, comma 741, lettera b) della Legge n° 160/2019 è il seguente: "b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. [...]".

  1. Dal 1° gennaio 2022, come già previsto dal comma 751 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 i cosiddetti "beni merce" sono esenti dall'IMU.
  2. Dal 1° gennaio 2021, ad opera dell'art. 1, comma 48 della Legge 30 dicembre 2020 n° 178 è stata introdotta una riduzione del 50% a favore delle persone non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

In altri termini, per usufruire dell'agevolazione, è necessario che la persona sia residente all'estero e che sia titolare di almeno due pensioni erogate (in regime di totalizzazione) una dall'Italia ed una dal paese estero di residenza.

Unicamente per l'anno 2022: la suddetta riduzione è stata aumentata al 62,50% ad opera dell'art. 1, comma 743 della Legge 30 dicembre 2021 n° 234.

Di seguito si riportano le altre novità già in vigore nell'anno precedente (2021):

  • nuova definizione di fabbricato: il comma 741 ha introdotto una nuova definizione di fabbricato: "per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale". Consegue che le unità immobiliari classate nel gruppo catastale "F" sono assoggettate a tassazione come area fabbricabile se lo strumento urbanistico ne consente il recupero o l'utilizzo edificatorio;
  • aree fabbricabili pertinenti a fabbricati: il comma 741 ha anche stabilito che costituisce "parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente;". La nuova definizione di pertinenza ai fini urbanistici fa venire meno il precedente concetto di pertinenza civilistica (che poteva essere stabilita dal proprietario se conforme ai dettati del Codice Civile).

Questo Comune con il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.), approvato con delibera di C.C. n° 16/2020, ha previsto che "pertinenza urbanistica" può essere quella che consente un ampliamento non superiore al 20% del fabbricato esistente (per i dettagli si rinvia all'art. 4 del citato regolamento I.M.U.);

  • casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli (anche non in via esclusiva): il comma 741, lettera c), punto 4) prevede che è considerata abitazione principale "la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;". Rispetto alla previgente I.M.U. è previsto che il genitore, assegnatario della casa coniugale, sia anche affidatario dei figli. Detto concetto è ulteriormente ripreso dal comma 743, secondo periodo, che prevede: "È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.".

Si precisa e si evidenzia che la "finzione giuridica" suddetta dev'essere ricondotta all'ipotesi di titolarità di diritto reale (proprietà, uso, usufrutto, enfiteusi, superficie, ecc.) in capo al coniuge non assegnatario. In altri termini se l'abitazione assegnata ad un coniuge è locata o detenuta in comodato non si realizza alcuna variazione della soggettività passiva (cioè il soggetto che deve versare l'imposta rimane il titolare del diritto reale e non il coniuge assegnatario);

  • terreno edificabile posseduto e condotto dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionale: il comma 743, ultimo periodo, prevede: "In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.". Consegue che, nel caso di terreno edificabile posseduto da più proprietari, si dovrà verificare il possesso dei requisiti in capo ad ogni singolo proprietario. In altri termini non opera più la finzione giuridica in capo a tutti i proprietari (che permetteva di considerare, ai fini dell'imposizione, come agricolo un terreno edificabile) se solamente uno di questi possedeva i requisiti di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.);
  • abitazioni concesse in comodato a parenti di primo grado: la lettera c) del comma 747 fa ora riferimento al possesso di una sola abitazione (precedentemente la norma si riferiva, genericamente, al possesso di un solo immobile). Questa innovazione comporta che il possesso di altri terreni agricoli o fabbricabili, negozi, uffici, capannoni (ergo qualsiasi immobile diverso dall'abitazione) non costituisce più una preclusione per accedere alla riduzione del 50% della base imponibile.

Il riferimento al possesso di un solo immobile, previsto per la riduzione dell'aliquota stabilita dal Comune, rimane confermato. In altri termini, il possesso di altri terreni agricoli o fabbricabili, negozi, ufficio, capannoni, abitazioni costituisce una preclusione per accedere all'aliquota ridotta del 7,6‰ prevista da questo Comune;

  • beni merce: nell'anno 2019 i cosiddetti "beni merce" erano esenti dall'I.M.U. e soggetti alla TA.S.I. con l'aliquota del 2,0‰. Con l'introduzione dei commi 738 e 751 detti "beni merce", a partire dall'anno 2020, tornano ad essere assoggettati, esclusivamente, all'I.M.U.. Per l'anno 2021 la relativa aliquota è rimasta invariata (rispetto all'anno 2020) ed è pari al 2,0‰. Dall'anno 2022 i beni merce tornano ad essere esenti dall'IMU;
  • variazioni nel corso del mese: il secondo capoverso del comma 761 ha introdotto una diversa modalità per verificare chi dovrà versare l'imposta nel caso di variazione della proprietà intervenuta nel corso del mese. In tale situazione, la persona tenuta al versamento dell'I.M.U. va individuata secondo i seguenti criteri:
    • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero,
    • il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento è interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;
  • versamento dell'imposta, suddivisione dell'acconto e del saldo: il comma 762 ha previsto che il versamento della prima rata dovrà essere pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Poiché il Comune di Vigonza non ha apportato modifiche all'IMU per il corrente anno 2022 (rispetto al precedente anno 2021), per il conteggio dell'acconto, da versare entro il 16/06/2022, potranno essere utilizzate aliquote e detrazioni dell'anno in corso.

Ciò significa che, qualora non siano intervenuti nel corso del 2021 e/o del 2022 acquisti, vendite o variazioni degli immobili posseduti, la rata in acconto 2022 sarà pari al 50% di quanto dovuto e già corrisposto per l'anno precedente (2021).

Il pagamento della rata di saldo dovrà avvenire, entro il 16 dicembre 2021, previa verifica del permanere di condizioni, aliquote e detrazioni utilizzate per la determinazione della rata in acconto;

  • obbligo dichiarativo per usufruire delle agevolazioni: per poter usufruire di particolari agevolazioni l'ultimo periodo del comma 769 ha previsto: "In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.". Conseguentemente i relativi soggetti, per usufruire delle agevolazioni, hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione I.M.U. entro il 30/06/2021, ovvero entro il 30 giugno dell'anno successivo al quale sono posseduti i requisiti per usufruire della agevolazione;
  • obbligo dichiarativo per gli enti di cui comma 759 lettera g): il comma 770 ha previsto, per i soggetti di cui al comma 759, lettera g), l'obbligo di presentare la dichiarazione I.M.U. annualmente ed utilizzando il nuovo modello appositamente predisposto, o, in caso di mancata approvazione, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 153 del 4 luglio 2014;
  • deducibilità dal reddito di impresa e indeducibilità dall'I.R.A.P.: relativamente agli immobili strumentali è stata prevista, dal comma 772, la deducibilità dell'I.M.U. ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni secondo le modalità e le tempistiche previste dal successivo comma 773. Si ricorda che l'I.M.U. risulta indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

 

Chi versa l'IMU

 

Come si versa l'IMU

 

Risoluzione di casistiche ricorrenti (ex art. 11, comma 6 della Legge 27 luglio 2000 n° 212)

 

Informative

 

Aliquote

 

Aree Fabbricabili

Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2020 è stata introdotta la nuova definizione di pertinenza urbanistica. 

l'art. 1, comma 741 della Legge n° 160/2019 ha infatti stabilito che costituisce "parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente;". La nuova definizione di pertinenza ai fini urbanistici fa venire meno il precedente concetto di pertinenza civilistica (che poteva essere stabilita dal proprietario se conforme ai dettati del Codice Civile).

Si ricorda che questo Comune, con il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (approvato con delibera di C.C. n° 16/2020), ha previsto che "pertinenza urbanistica" può essere quella che consente un ampliamento non superiore al 20% del fabbricato esistente (per i dettagli si rinvia all'art. 4 del citato regolamento I.M.U.);

 

Più sotto possono essere scaricati i criteri applicativi, le riduzioni nonché i valori minimi delle aree fabbricabili:

Cubatura lorda: per gli interventi edilizi in zona agricola "E" (per i quali l'I.M.U. dev'essere versata come area fabbricabile) il valore è parametrato alla cubatura lorda.

Si evidenzia che la cubatura lorda è quella utilizzata ai fini della verifica della superficie dei parcheggi.

A seguito dei cambiamenti dei parametri urbanistici la cubatura lorda è determinata con parametri diversi in funzione della data di rilascio della concessione edilizia / permesso di costruzione o altro provvedimento autorizzativo:

  • fino al 31/7/2011: la cubatura lorda è pari ad 1,25 volte la cubatura netta (previsto dal vecchio P.R.G.),
  • dall'1/8/2011 al 31/7/2015: la cubatura lorda è pari ad 1,50 volte la cubatura netta (previsto dalla variante n° 1 al Piano degli interventi, adottato con delibera di C.C. n° 59 dell'1/8/2011),
  • dall'1/8/2015 al 30/06/2020: la cubatura lorda è il volume complessivo, misurato all’esterno (vuoto per pieno), di tutte le parti costruite fuori terra (previsto dalla variante n° 13 al Piano degli interventi, adottato con delibera di C.C. n° 36 del 22/7/2015),
  • dall'1/07/2020: il volume totale è il volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda (previsto dalla variante n° 17 al Piano degli interventi, adottato con delibera di C.C. n° 17 del 01/07/2020).

 

Calcolo IMU 2022

Gli importi dell'I.M.U. possono essere determinati utilizzando il Calcolo online.

Importi annui, relativi all'I.M.U., fino ad € 10,49 possono non essere effettuati (versamenti annui di € 10,50, arrotondati ad € 11,00, debbono essere effettuati).

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente all'Ufficio Tributi:

Tel. 049-80.90.228 oppure 049-80.90.229 oppure 049-8090227

mattino dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00,

pomeriggio mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:00.

Si ricorda che l'Ufficio Tributi riceve solo su appuntamento.